agevolazioni fiscali per l’acquisto della tua prima casa (prima parte)

 

Le agevolazioni fiscali per acquisto prima casa  sono state introdotte a partire dal 1982, per incentivare l’acquisto  di fabbricati ad uso abitativo. Per poterottenere l’ agevolazione ad oggetto è necessario che si tratti di immobile ad uso abitativo non avente caratteristiche “di lusso” indicate dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, in “Gazzetta Ufficiale” 218 del 27/08/1969, mentre non è rilevante la categoria catastale; e che la parte acquirente possieda i seguenti requisiti:

– di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove sorge l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;

– di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa.

– di impegnarsi a stabilire la residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel territorio del Comune dove è situato l’immobile da acquistare, qualora già non vi risieda.
Se il Comune ritarda il trasferimento della residenza, i termini di decorrenza per fruire dei benefici fiscali possono prorogarsi oltre i 18 mesi. Per la Cassazione, infatti, il termine di 18 mesi è considerato “meramente sollecitatorio” e non perentorio.

Bene, in questa parte abbiamo parlato dei requisiti che è necessario avere per usufruire dei benefici della prima casa, nella prossima andremo del dettaglio e parleremo delle aliquote agevolate applicate nelle varie situazioni in cui si acquista la prima casa.

Articolo scritto dal Notaio Marina Aceto con sede in Casale Monferrato ( AL )  via Guazzo n° 6 tel. 0142/70344    email   maceto@notariato.it